Le sanitarie saranno elettroniche dal 1° gennaio 2025

Per tutto il 2024 – quindi fino al 31.12.2024 – vige il divieto di emettere fattura elettronica se ciò che si sta fatturando è una prestazione sanitaria e se la fattura è destinata ad un soggetto privato (le due condizioni devono coesistere, per il divieto).

Ma con il finire dell’anno, il divieto verrà meno e quindi sarà per tutti e per tutte le prestazioni erogate (sanitarie e non), obbligo di emissione di fattura elettronica.

Un pò di storia della Fattura elettronica (e dei divieti)

La fattura elettronica è stata introdotta (l’Italia è stata la prima) con diversi scopi, tutti invero proattivi e funzionali: uniformare il sistema di fatturazione, tracciare rapidamente le transazioni, automatizzare e snellire gli aspetti burocratici, ridurre gli errori, ecc. ecc.

Quindi la Fattura Elettronica nasce con uno scopo nobile, nonostante l’aura di sospetto di molti ma che del resto si confà a tutto ciò che attiene alla “novità”. Tutto bene quindi, fino a quando il Garante della Privacy ha voluto approfondire la questione e, a fronte di un sistema di gestione dei dati non ottimale a suo dire (le fatture sono inviate a SDI e chi vede cosa è contenuto nelle fatture?, ndr.), ha introdotto un blocco. Come? Vietando categoricamente la possibilità di emettere fatture elettroniche per alcune categorie specifiche di prestazioni e professionisti.

Tra questi: le prestazioni sanitarie dei professionisti sanitari (come gli psicologi) quando esse sono indirizzate a persone fisiche (quindi fatture intestate ad un codice fiscale e basta, per semplificare).

In attesa che SDI o chi di dovere implemetasse e migliorasse il sistema di gestione dei dati, il Garante ha quindi continuato ad emettere questo divieto o, per meglio dire, ha continuato a prorogare il divieto, anno dopo anno.

Stato attuale (2024).

Venendo ai giorni nostri la proroga del divieto è stata sancita anche a 2024 già iniziato (su questo blog avevamo scritto in previsione della fine del divieto del 2022 e del 2023, poi invece prorogati), perdurando quindi per tutto l’anno, fino al 31.12.2024.

Dal 1° gennaio 2025 però, in assenza di proroghe al divieto (e ricordiamo che l’UE ha più volte sollecitato il passaggio totale alla fatturazione elettronica), anche i professionisti sanitari che fatturano ai propri pazienti le sedute, visite e ogni altra prestazione sanitaria, dovranno emetterla in formato elettronico, come avviene già nei confronti di altri professionisti, aziende e Pubbliche Amministrazioni.

Ma cosa cambia in sostanza?

Nei fatti ben poco. Il professionista potrà comunque consegnare un cartaceo (copia di cortesia al paziente), ma effettuerà un invio della fattura a SDI. Quindi il paziente troverà tale fattura nel proprio cassetto fiscale.

Vantaggiosa sarà poi ad esempio la gestione dei bolli: essendo la fattura elettronica i bolli saranno virtuali e, come avviene già oggi per le altre fatture elettroniche, si potrà pagare comodamente con f24, trimestralmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Con questo sistema inoltre si renderà certa e precisa la gestione dei bolli sulle fatture, spesso mal gestita (o per nulla gestita!).

Altrettanto più vantaggiosa e più ordinata sarebbe generalmente la gestione della fatturazione: emissioni obbligatoriamente precise nei termini di tempi, senza possibilità di errori o fantasismi (fatture retrodatate, recuperate, assegnate ad altri pazienti… azioni non consentite ma che talvolta trovano realizzazione) ed eliminazione del vincolo dell’assenza di buchi nella numerazione progressiva.

Infine: non vi sarebbero più errori di creazione tipo fattura. Ovvero essendo tutte elettroniche non vi sarebbe più il pensiero da parte del professionista di capire – ancora prima di fatturare – quale sistema da adottare per lo specifico caso. Conseguenza: riduzione degli errori di fatturazione e molti meno grattacapi.

E come sarà STS?

Alcuni ipotizzano che avvenendo già la trasmissione a SDI, l’ulteriore trasmissione a STS sarebbe superflua. Vi è però da sottolineare come SDI e STS siano due entità distinte e separate (il Garante infatti ha criticato la gestione di SDI dei dati sensibili e non quella di STS). Non dovrebbe pertanto stupire se rimanesse l’invio a STS, cui si affiancherebbe l’invio a SDI.

Quali sarebbero gli svantaggi della fatturazione elettronica?

Appurati i vantaggi e l’evoluzione che la fatturazione dei professionisti sanitari avrebbe se fosse interamente elettronica, quali sono i “lati oscuri”? Molto semplicemente la modalità per fare queste fatture elettroniche.

Agenzia delle Entrate mette a disposizione – come detto inizialmente – un sistema. Esso è tuttavia articolato, generico e non particolarmente studiato avendo in mente la “user experience”. Tradotto: è alquanto complicato e con… ampissimi margini di miglioramento (per essere gentili ed usare un eufemismo, ndr). E’ gratuito, certamente, ma è molto difficile da usare, soprattutto per chi non è avvezzo e non ha particolari dimestichezze con sistemi informatici in genere.

Come risolvere quindi? La soluzione sta nel ricercare software esterni ad AdE, creati da aziende private. Anche qui la scelta è vasta se si va su prodotti generalisti (cioè che possono essere usabili da diversi professionisti). Come altrettanto variegati possono essere i costi.

In ambito sanitario invece la soluzione è più che mai semplice: PsicoGest (per gli psicologi) e SanitGest (per tutte le altre professioni sanitarie e della salute).

Ad ogni modo non resterà che attendere fine anno per capire cosa deciderà il Garante della Privacy. Le azioni di miglioramento che sono state fatte da SDI saranno sufficienti anche per i professionisti sanitari? Oppure si andrà incontro ad una ulteriore proroga anche per il 2025?

Chi fatturerà, vedrà.

FET: come, dove, quando e perché. (E anche: cosa è?)

Partiamo dal fondo: COSA è una FET? E’ semplicemente l’abbreviazione della Fattura Elettronica, potremmo dire, per potercelo ricordare meglio: “Fattura Elettronicamente Trasmessa” e raggruppa due tipi di fatture elettroniche: FEPR e FEPA. Ovvero Fattura Elettronica (verso) PRivati (cittadini, aziende, tutto ciò che non è PA) e FEPA; che sta per Fattura Elettronica Pubblica Amministrazione.

Ora che abbiamo fatto le dovute presentazioni, vediamo di capire più dettagliatamente cosa sia la fattura elettronica. Partiamo con il dire che è una fattura speciale, immateriale poiché elettronica. Non ha un vero e proprio “aspetto grafico”, ma è un insieme di codici che viene prodotto e trasmesso. Fermiamoci un attimo.

Siamo tutti abituati alla produzione delle fatture cartacee, sia col bollettario, sia con programmo di scrittura o calcolo (word o excel per non fare nomi), sia con gestionali. In cui grande cura abbiamo magari posto agli spazi, alla scelta dei font, all’abbinamento dei colori, al ridimensionamento dei loghi ecc. ecc. Per non parlare di timbri e affini per chi ancora utilizza sistemi “carta-penna”. Ebbene tutto questo nella fattura elettronica non esiste. O meglio, esiste la possibilità di poter inviare – ad esempio con i gestionali – una “copia cortesia”, ossia una rappresentazione grafica della fattura (con il nostro logo, i nostri font, colori, ecc), MA… non ha alcun valore legale e fiscale questo tipo di documento.

Perché non ha alcun valore? Per il semplice fatto che la fattura elettronica non è quello: è un file (formato XML), quindi immateriale, e contiene solo codici, numeri e qualche parola.

E vi è di più.

Questi codici, numeri, parole, ecc. hanno degli spazi pre-assegnati in cui essere inseriti. Ciò significa che non possiamo deliberatamente scegliere di scrivere tutto – ad esempio – nella descrizione della prestazione. Se il destinatario ci fornisce alcuni dati specifici (come è il caso degli Ordini NSO delle PA), tali dati hanno uno e un solo posto specifico. Inoltre, tali campi sono codificati (ossia predeterminati, pre-impostati, stabiliti) da Agenzia delle Entrate anche per la forma del loro contenuto: solo numeri, numeri e lettere, numeri e lettere e alcuni caratteri speciali, ecc. (la cosa varia da campo a campo), oltre ad avere spesso un numero massimo (e spesso anche minimo) di caratteri consentiti per singolo campo.

Compilati quindi tutti i campi necessari (alcuni specifici potrebbe richiederli direttamente il cliente), la fattura così creata deve essere inviata (entro 12 giorni!) al destinatario, ma non come semplice e-mail, ma tramite SDI (il Sistema di Interscambio, l’organo di AdE che, come dice il nome stesso, è il sistema che gestisce gli scambi o interscambi di fatture in Italia).

Riassumendo: COSA è una fattura elettronica:

  • si abbrevia con FET (o FEPA se verso Pubblica Amministrazione)
  • è un insieme di codici dalle specifiche pre-determinate da AdE
  • è un documento immateriale (formato del file: XML)
  • si invia entro 12 giorni dalla prestazione/ data di creazione della fattura
  • non si invia via mail, ma tramite SDI

Ora che abbiamo (forse) le idee più chiare su cosa sia una fattura elettronica, vediamo di capire COME si crea. Ebbene la creazione e l’invio di una fattura elettronica può avvenire solo tramite software e quindi il bollettario classico in questi casi non ci servirà. Non sarà possibile emettere fattura elettronica nemmeno con Word o Excel, ma serviranno software appositi, come ad esempio quello messo a disposizione da AdE oppure un gestionale, come ad esempio PsicoGest (se sei psicologo/a).

Questi software contengono infatti tutti i campi di cui parlavamo prima e permettono la creazione del file XML che può poi essere inviato a SDI. L’invio, a seconda dei casi, richiede poi una firma digitale ed è poi buona norma procedere con la conservazione sostitutiva a norma di legge di tutte le fatture elettroniche, emesse e ricevute. Per farla semplice, la conservazione sostitutiva è una conservazione digitale particolare, garantita delle proprie fatture. E’ importante infatti che una fattura sia non modificabile e non alterabile né ora né mai. Inoltre, la conservazione deve avvenire in “luoghi” (virtuali, quindi presso aziende di software specifiche) certificati, che rispettino tutte le normative e che garantiscano quindi la conservazione a norma di legge per 10 anni. Mentre per la firma digitale, sopra menzionata, è un sistema di identificazione della persona che emette la fattura, una firma appunto… ma digitale. Sono complicazioni, certo, ma ci sono anche sistemi per rendere tutto più veloce e agevole, come accade in PsicoGest: dove la firma digitale e la conservazione sostitutiva sono incluse e ti basterà semplicemente conferire delega (pre-compilata), con un semplice clic.

Quindi, disponendo di un software apposito, si compila la fattura e si invia a SDI. Importante ricordare che la fattura va inviata entro 12 giorni dalla prestazione o dalla creazione della fattura, anche se non pagata. O meglio, è normale che si invii la fattura senza aver ricevuto il pagamento: è infatti SDI che la riceve da noi e poi la consegna al destinatario. Il destinatario la riceve e la mette in pagamento.

Riassumendo: COME fare una fattura elettronica

  • con un software apposito
  • in presenza di una firma digitale
  • con l’attivazione della conservazione sostitutiva

Abbiamo già fatto qualche accenno, ma repetita juvant: QUANDO si fa fattura elettronica? La risposta rapida è: SEMPRE. Ma approfondiamo.

Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti: ordinari (lo era già da diverso tempo), forfetari (lo era dal luglio 2023, ma con limitazioni); dal 2024 è invece stato stabilito che sia obbligatoria per tutti, senza distinzioni di regime e di fatturato/ ricavi.

MA…

Esatto, c’è un unico grande “MA”, l’eccezione in cui non solo non è consentito emettere fattura elettronica, ma è proprio vietato ed è la situazione in cui si verificano contemporaneamente due condizioni:

  1. fattura destinata a soggetto privato (persona fisica)
  2. fattura che contiene una prestazione sanitaria

Le fatture di prestazioni sanitarie destinate a persone fisiche infatti DEVONO essere “normali”, tradizionali, quindi non elettroniche. Per fare un esempio: la fattura alla signora Rossi (persona fisica, con solo il CF in fattura) per le sue sedute di psicoterapia (che sono prestazioni sanitarie), NON potranno essere elettroniche, ma saranno fatture normali.

Vediamo un piccolo specchietto riepilogativo delle varie situazioni:

prestazionedestinatariotipo fattura
sanitariaprivato (paziente)NORMALE
non sanitariaprivato (paziente)ELETTRONICA
sanitariaazienda/ Ente/ Ambulatorio, ecc.ELETTRONICA
non sanitariaazienda/ Ente/ Ambulatorio, ecc.ELETTRONICA
sanitariaPubblica Amministrazione (PA)ELETTRONICA PA
non sanitariaPubblica Amministrazione (PA)ELETTRONICA PA

Inoltre ricorda di inviare la fattura elettronica a SDI entro 12 giorni dalla data della fattura. E’ il tempo massimo consentito da AdE, oltre il quale rischi una sanzione.

Riassumendo: QUANDO fare una fattura elettronica

  • sempre
  • entro 12 giorni dalla data fattura
  • mai se è per una prestazione sanitaria ad un privato (CF)

Veniamo infine all’ultima domanda posta nel nostro titolo: PERCHE‘?

La fattura elettronica può essere una bella “rottura”, ma porta con sé notevoli vantaggi. Il fatto che la sua emissione sia garantita da un organo come SDI (cioè AdE) è senz’altro un elemento importante: l’invio e la consegna sono soggetti infatti alla ricezione di una “ricevuta di consegna”, documento fiscale e legale pienamente valido. Un destinatario che asserirà di non aver ricevuto la fattura potrà essere facilmente smentito dall’esibizione della ricevuta… niente più “scuse” quindi.

Inoltre facilita enormemente anche il calcolo delle proprie imposte, anche e soprattutto per i forfetari: emettendo e ricevendo fatture elettroniche, il calcolo del proprio imponibile è presto fatto per non dire automatico. Il commercialista è più contento e gli errori si riducono in maniera sensibile.

Non trascurabile poi la questione del bollo: fattura elettronica significa bollo virtuale o elettronico. Ovverosia niente più tabaccai, adesivini da appiccicare come stickers: accedi al tuo cassetto fiscale ogni 3 mesi e paghi tutti i bolli che ti ha direttamente conteggiato AdE con un bel F24. Tutto tracciato, limpido e cristallino.

In ultimo, ma non per importanza, la fattura elettronica strizza l’occhio anche all’ambiente (e allo spazio!): niente più cartacce in giro per lo studio e niente più faldoni da conservare per anni e anni che regolarmente finiscono a prendere polvere in cantina: la fattura è un file, salvato e conservato a prova di qualsiasi elemento, per 10 anni.

Riassumendo: PERCHE’ fare una fattura elettronica

  • perché è obbligatorio
  • perché è sicura e certificata da AdE
  • perché semplifica la questione bollo
  • riduce il consumo di carta
  • facilita la conservazione

Ci stavamo dimenticando la risposta all’ultima delle nostre domande: DOVE.

Dove fare la fattura elettronica? O per meglio dire con quale sistema poterla fare efficacemente?

Ovviamente è possibile farla – come detto sopra – grazie agli strumenti messi a disposizione da AdE stessa: fa quello che deve fare, senza fronzoli e magari con poca attenzione alla user experience e alla interfaccia. Quindi in alcuni casi può risultare difficile e non immediata. In questo caso sarà necessario dotarsi di firma digitale e attivare la conservazione gratuita sul sito di AdE (sempre gratuita e sempre raccomandabile anche se si utilizzano altri sistemi… essendo gratuita…).

Se invece sei alla ricerca di un sistema che abbia già tutto incluso, dedicato e pensato per Psicologi, con una navigabilità studiata e semplificata per velocizzare la creazione delle tue fatture, che contenga già firma digitale e conservazione a norma, allora PsicoGest potrà senz’altro fare al caso tuo. Ti permetterà poi di fare molto altro: emettere tranquillamente anche le fatture non elettroniche ed inviarle direttamente a SDI, anche in modo massivo, collegare il commercialista, connettere i pazienti che potranno quindi sempre accedere alle proprie fatture e molto molto altro.

Bene, a questo punto possiedi tutte le informazioni necessarie sulla fattura elettronica. E’ obbligatoria e da qui non si scappa. Puoi solo scegliere come farla: usando la strada un pò più complessa e dispendiosa di tempo, oppure scegliendo quella più facilitata di PsicoGest.

Il gestionale per psicologi… che semplifica la vita.

Sbloccare l’efficienza: il gestionale per Psicologi

Esiste una piattaforma di gestione all’avanguardia progettata da psicologi per psicologi, che sta rivoluzionando il modo in cui vengono gestiti gli studi di psicologia e psicoterapia. Con un’interfaccia online intuitiva costantemente aggiornata in base al feedback degli utenti, PsicoGest è un sistema completo per la fatturazione, inclusa la fatturazione elettronica obbligatoria, e la gestione generale dello studio. In questa guida, esploreremo le cinque funzionalità essenziali attraverso le quali PsicoGest ottimizza le attività quotidiane, migliorando l’efficienza del flusso di lavoro e garantendo un’esperienza di gestione dello studio serena ed efficiente: le difficoltà legate agli aspetti fiscali e burocratici della professione diventeranno un ricordo del passato.

Introduzione a PsicoGest per Psicologi

Comprendere le Origini e gli Obiettivi di PsicoGest

PsicoGest nasce da uno scopo chiaro: adattare l’esperienza di gestione alle specifiche esigenze di psicologi e psicoterapeuti. Consapevoli delle sfide uniche nel campo della psicologia, PsicoGest mira a semplificare gli oneri amministrativi, liberando i professionisti per concentrarsi di più sui loro pazienti e meno sui doveri burocratici e fiscali. Arricchito con funzionalità come l’integrazione con il sistema tessera sanitaria e un processo di fatturazione elettronica ottimizzato, PsicoGest trascende il concetto di semplice software, posizionandosi come un vero alleato nella gestione dello studio. Minimizzando il tempo speso in compiti amministrativi, consente agli psicologi di investire più risorse nella cura del paziente e nello sviluppo professionale, migliorando significativamente la qualità dei servizi offerti.

Panoramica delle Funzionalità e dei Piani di Abbonamento

PsicoGest si distingue con un insieme completo di funzionalità create per gli psicologi, garantendo un modo sicuro ed efficiente per gestire informazioni sui clienti, appuntamenti e fatturazione. Un punto di forza è la sua piena conformità con le normative italiane sulla fatturazione elettronica, semplificando il processo e rimuovendo gli ostacoli. PsicoGest si interfaccia in modo trasparente con il sistema tessera sanitaria, fornendo un facile accesso e aggiornamenti costanti dei dati dei pazienti e delle fatture. Consente inoltre la gestione della fatturazione del Bonus Psicologo e automatizza i solleciti di pagamento. I piani di abbonamento sono flessibili, progettati per soddisfare le diverse esigenze professionali e la scala di qualsiasi pratica. Ciò consente a ciascun psicologo di scegliere il piano che meglio si adatta al proprio metodo di lavoro (e al budget!). Il supporto continuo e i miglioramenti basati sul feedback degli utenti assicurano che PsicoGest evolva costantemente per incontrare le mutevoli esigenze dei professionisti della psicologia e delle normative fiscali.

Caratteristiche Essenziali di PsicoGest

Gestione dei Pazienti e delle Terapie Semplificata

La gestione efficace dei pazienti è fondamentale per qualsiasi pratica psicologica. PsicoGest introduce un sistema centralizzato per gestire i profili dei pazienti, gli appuntamenti e i dettagli del trattamento in una soluzione coerente. Sfruttando gli strumenti di gestione dei pazienti e delle prestazioni forniti da PsicoGest, gli psicologi possono garantire una cura personalizzata mantenendo al contempo uno studio organizzato ed efficiente. Tutto ciò è ottenuto con pieno rispetto della privacy e conformità al GDPR. Utilizzando questi strumenti di gestione, gli psicologi possono offrire la propria professionalità mantenendo uno studio ben organizzato, migliorando in definitiva la qualità della cura e l’efficienza delle loro operazioni.

Fatturazione Elettronica e Gestione Finanziaria Semplificate

La fatturazione può essere un’attività onerosa per gli psicologi, ma PsicoGest semplifica il processo con un robusto sistema di fatturazione elettronica conforme alle normative italiane. Questo garantisce che tutte le fatture elettroniche siano correttamente preparate e inviate a SDI, il Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate. Le fatture elettroniche con PsicoGest sono “pronte all’uso”, essendo inclusa la firma digitale e la conservazione sostitutiva. Inoltre, il sistema consente il monitoraggio dei pagamenti, l’invio di promemoria e un controllo strutturato delle finanze. Con PsicoGest, creare e gestire fatture non è più un fardello, ma un processo snellito ed efficiente che risparmia tempo e riduce la probabilità di errori. Questo libera tempo prezioso per gli psicologi, consentendo loro di concentrarsi di più sui loro pazienti e sulla crescita della loro pratica.

I benefici dell’integrazione del Sistema Tessera Sanitaria con PsicoGest

Configurazione Rapida e Invio dei Dati della Tessera Sanitaria

L’integrazione del sistema tessera sanitaria con PsicoGest offre notevoli vantaggi per gli psicologi. Impostare e trasmettere i dati della tessera sanitaria è un processo snellito all’interno del sistema. PsicoGest è progettato per registrare le informazioni dei pazienti in modo efficiente, rendendole sempre disponibili per la fattura, eliminando la necessità di inserimento manuale dei dati, che può essere soggetto ad errori e richiedere tempo. Con PsicoGest, l’intero flusso di lavoro non è solo più veloce ma anche più accurato, garantendo che i dati dei pazienti siano sempre aggiornati e archiviati in modo sicuro. Inoltre, l’invio di queste informazioni al Sistema Tessera Sanitaria è altrettanto semplice e addirittura automatico. Con pochi clic, gli psicologi possono adempiere agli obblighi di segnalazione, rendendo la parte amministrativa della loro pratica molto più efficiente e meno incline ai rischi associati alla gestione manuale dei dati.

Gestione semplificata degli Errori e delle Richieste di Opposizione dei Pazienti

La gestione degli errori e delle opposizioni STS dei pazienti è un aspetto delicato. L’integrazione di PsicoGest con il sistema tessera sanitaria include funzionalità che semplificano la gestione degli errori e rispettano le preferenze di privacy dei pazienti. Gli errori nella trasmissione dei dati alle autorità sanitarie possono essere rapidamente identificati e corretti all’interno del sistema, minimizzando le interruzioni delle operazioni ed evitando potenziali sanzioni. Inoltre, quando i pazienti esprimono opposizione alla trasmissione STS, PsicoGest fornisce strumenti intuitivi per gli psicologi per onorare queste richieste. Questo equilibrio tra efficienza e riservatezza garantisce che gli psicologi mantengano la fiducia dei loro pazienti pur restando in conformità con le normative.

Supporto Continuo e Assistenza con PsicoGest

Supporto Clienti in Tempo Reale tramite Chat ed Email

Il supporto clienti è uno degli aspetti più preziosi dell’esperienza PsicoGest. Il supporto tramite chat ed email assicura agli utenti di ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno. Il supporto chat offre accesso immediato a un team competente pronto ad affrontare qualsiasi domanda o problema tecnico in tempo reale, con un tempo di risposta medio inferiore a 30 secondi. Per domande più complesse o problemi meno urgenti, il supporto tramite email consente una spiegazione dettagliata del problema, con un seguito approfondito da parte del team di supporto. L’impegno di PsicoGest alla comunicazione efficace attraverso questi canali garantisce che gli psicologi possano utilizzare con fiducia il sistema, sapendo che un aiuto affidabile è a portata di messaggio. Questa infrastruttura di supporto è essenziale per mantenere operazioni quotidiane fluide per studi di tutte le dimensioni.

Accesso a Contenuti Ricercabili e FAQ Dettagliate

PsicoGest va oltre il supporto diretto, offrendo risorse di auto-aiuto complete. Gli utenti hanno accesso a una base di conoscenza ricercabile e FAQ dettagliate per risposte a domande comuni. Questo strumento è particolarmente prezioso per imparare come utilizzare le varie funzionalità del sistema, comprendere le migliori pratiche e risolvere autonomamente le questioni. I contenuti sono regolarmente aggiornati per riflettere gli ultimi aggiornamenti del software, i cambiamenti normativi e le domande degli utenti. Ciò assicura che gli psicologi abbiano accesso a informazioni attuali che possono aiutarli a massimizzare i benefici di PsicoGest. Fornire un facile accesso alle risposte non solo migliora l’esperienza utente ma li responsabilizza anche a gestire più efficacemente la loro pratica con PsicoGest.

Conclusione: Scegliere PsicoGest per il Tuo Studio

Riepilogo dei Benefici

PsicoGest offre un’ampia gamma di benefici progettati per ottimizzare la gestione amministrativa di uno studio psicologico, dal più piccolo al più strutturato. Semplificando la gestione dei pazienti, la fatturazione e la conformità con il sistema tessera sanitaria, PsicoGest consente agli psicologi di concentrarsi sulla qualità delle cure, che è centrale nel loro lavoro. L’intuitività del sistema riduce il tempo speso in compiti burocratici, automatizza le attività di routine e garantisce l’accuratezza dei registri finanziari e dei pazienti. La gestione degli errori e il rispetto della privacy del paziente costruiscono fiducia e conformità. Le funzionalità di supporto, inclusi l’assistenza in tempo reale tramite chat ed email, insieme a una base di conoscenza informativa, forniscono agli utenti gli strumenti necessari per affrontare qualsiasi problema. PsicoGest va oltre il ruolo di mero strumento; è una soluzione completa che supporta le esigenze operative degli psicologi, aiutandoli a gestire i loro studi in modo efficiente e di successo. Ultimo, ma non meno importante, il costo: piani adattabili alle proprie esigenze di fatturazione, a partire da 25€ all’anno.

Invito a una Prova Gratuita di PsicoGest

Per apprezzare appieno il valore di PsicoGest, incoraggiamo sempre psicologi e psicoterapeuti a testarlo personalmente attraverso una prova gratuita. Questa opportunità senza obblighi consente di esplorare l’intera gamma di funzionalità e vedere in prima persona come possono migliorare la tua pratica. Noterai la semplicità e l’efficienza del sistema di gestione, dalla gestione dei pazienti alla fatturazione, agli invii STS. Crediamo che, una volta notata la differenza che PsicoGest può fare nella gestione quotidiana del tuo studio, ne riconoscerai l’importanza per la tua vita professionale. Fai il primo passo verso il miglioramento della gestione della tua pratica iscrivendoti oggi alla prova gratuita di PsicoGest.

Le sanitarie saranno elettroniche (forse) dal 1° gennaio 2024

“E ci risiamo” potrebbe dire qualcuno… anzi, in tantissimi lo dicono.

Ci si avvicina alla fine di un anno e all’inizio di quello successivo e, benché un anno sia passato, la situazione è sempre la stessa e caratterizzata da un clima di incertezza.

Di cosa stiamo parlando?

Dello stesso argomento dello scorso anno: l’obbligo di fattura elettronica anche per le fatture sanitarie a privati, le sedute per le terapie per intenderci (non solo per quelle, ma a titolo di esempio, ndr.). Ma andiamo per passi.

Stato dell’arte

Ad inizio di questo 2023 – anzi per essere precisi con il 31.12.2022 – terminava il divieto di invio a SDI delle fatture elettroniche contenenti prestazioni sanitarie verso privati. Divieto introdotto a seguito del parere sfavorevole (all’invio a SDI) da parte del Garante della privacy, il quale sosteneva che dati sensibili come quelli contenuti nelle fatture degli psicologi (il semplice fatto che il sig. Mario Rossi sia andato da uno Psicologo, ad esempio). A fine 2022 non essendo giunte notizie di proroghe del divieto, fu opinione generale che tale divieto sarebbe decaduto nel 2023. Si stappa alla mezzanotte del 2022 e si saluta il vecchio anno, accogliendo il 2023 e ancora nulla. Ci si affaccia nel 2023 e ancora nulla e quindi “Non vi è più il diviet…” STOP: decreto mille proroghe. Divieto prorogato per tutto il 2023.

Ora quindi ci troviamo in una sorta di dejà-vu (o dejà-veçu), ma poiché effettivamente è la stessa storia che si ripete. Pur lontani ancora dal capodanno 2023-2024, ancora nulla si sa, ad eccezione del fatto che la proroga scade al 31.12.2023 e che altre categorie – per le quali in passato il Garante si era espresso in modo contrario all’invio delle fatture elettroniche a SDI (gli avvocati), hanno ottenuto già quest’anno il nulla osta e fatturano allegramente in modalità elettronica. Ma i dati sanitari sono diversi e lo sappiamo, quindi tutti gli scenari sono ancora aperti e possibili: massima entropia.

Ma quali sono questi scenari?

Scenario 1: Nuova proroga

Potrebbe uscire un nuovo decreto a fine 2023/ inizio 2024, che tra le altre cose, proroga il divieto di emettere fatture elettroniche (con conseguente invio a SDI quindi) nei casi di fattura sanitaria a privato cittadino (leggi: paziente). Nessuna variazione quindi rispetto a quanto in vigore fino ad oggi. Presumibilmente rimarrà l’obbligo di invio a STS, forse con qualche modifica (poi magari ritrattata) sulle scadenze (ricordate il “balletto” per gli invii mensili poi sempre trasformati in invii semestrali? Ne abbiamo parlato anche nel blog. ndr.).

Scenario 2: Fine delle proroghe

Il Governo potrebbe non prorogare più il divieto e quindi tutte le fatture, anche quelle sanitarie verso privati, dovranno essere elettroniche. Poco male in realtà in termini operativi, non fosse che questo scenario porterebbe con sé altre domande (e chissà se sono domande a cui i nostri governanti avranno pensato o se invece si intaseranno i centralini, vi saranno rettifiche, comunicazioni aggiuntive in corso di anno, ecc ecc – tutta roba già vista! ndr.). A cosa ci riferiamo? Una su tutte: “Se vi sarà obbligo di fattura elettronica per la prestazione sanitaria a privato, STS dovrà avvenire lo stesso (quindi con una sorta di doppia comunicazione) oppure sarà abolito? E se sarà mantenuto, la scadenza di invio STS sarà mensile (dato che le fatture elettroniche vanno trasmesse entro 12 giorni a SDI) oppure la trasmissione sarà sempre semestrale? E dato che le fatture elettroniche non sono modificabili una volta inviate a SDI, in caso di errori come si procederà? Con note di credito a storno e nuove fatture che sposteranno però magari in diversi casi la congruità delle date?

Potremmo andare avanti a lungo con le domande. Potremmo anche dire che confidiamo che i nostri governanti saranno in grado di darci istruzioni precise fin da subito… ma non azzardiamo una tale affermazione.

Cosa fare quindi?

Nulla, nei fatti. Per il momento non si può fare granché, solo restare in attesa di nuove comunicazioni da parte del Governo. Quale che sia l’opzione o scenario che si concretizzerà, con PsicoGest, non vi saranno problemi: come già capitato in passato il sistema potrà essere aggiornato in tempi estremamente rapidi, al fine di consentire di fatturare nel modo corretto ed in linea con le disposizioni.

Un consiglio?

In questo clima di incertezza, oltre a consigliare di non farsi prendere dall’ansia, suggeriamo di evitare di fatturare subito al primo gennaio (salvo nel frattempo siano state emanate circolari o provvedimenti che chiariscono la situazione). Meglio piuttosto tenere traccia delle prestazioni erogate e dei compensi percepiti e fatturare dopo qualche giorno. Ricordiamoci che anche qualora decadesse il divieto di fattura elettronica (e quindi fosse obbligatorio emetterla anche per le sanitarie a privati), ci sono sempre 12 giorni di tempo per inviare a SDI la fattura, quindi…

Le sanitarie saranno elettroniche. Dal 1° gennaio 2023.

In questi giorni stiamo ricevendo diverse segnalazioni – accompagnate ad altrettante preoccupazioni – relative alla fatture sanitarie che diverranno obbligatoriamente elettroniche a partire da gennaio 2023. Anticipiamo subito che sarà così (e più avanti nell’articolo spieghiamo il perché) e che con PsicoGest non vi saranno preoccupazioni di sorta. Dopo questa – speriamo – tranquillizzazione, vediamo di fare luce sulla questione partendo proprio dalle domande che sono giunte a PsicoGest.

Perchè da gennaio le fatture sanitarie saranno elettroniche?

Di fatto lo sono sempre state, da quando è stato introdotto l’obbligo di fattura elettronica (esteso poi a luglio 2022 anche ai forfetari), MA – e qui la questione si fa più interessante – praticamente a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo (correva l’anno 2019) vi fu un perentorio intervento del Garante della Privacy che bloccò tutto, affermando che in virtù dei dati contenuti all’interno delle fatture sanitarie (diagnosi, percorso di trattamento, ecc., insomma dati estremamente sensibili e riservati) esse non dovessero essere inviate ad Agenza delle Entrate. Accadde quindi che venne messo in atto un immediato “dietrofront” e fu sancito un vero e proprio DIVIETO di fattura elettronica per prestazioni sanitarie fatturate ad un soggetto privato (un cittadino o una cittadina, per intenderci, un CF). Anno dopo anno il divieto è stato confermato dal Garante, fino al 2022.

Cosa è successo quest’anno (2022)?

Quest’anno è successo che ad oggi – 9 dicembre 2022 – il divieto non è stato prorogato dal Garante per il 2023 e, se nei prossimi giorni Egli non si pronuncerà in favore di un rinnovo del divieto di fattura elettronica per prestazione sanitaria a privati, dal 1° gennaio 2023 sarà obbligatorio emettere fattura elettronica, anche per prestazioni sanitarie erogate a pazienti.

Quindi tutti dovranno fare fattura elettronica per prestazioni sanitarie?

In realtà no, o meglio, solo chi è obbligato alla fattura elettronica in sé. Ovverosia – parlando per il 2023 – per tutti gli ordinari e per i forfetari che nel 2022 hanno ottenuto ricavi pari a 25.000€ o più – come da questo articolo); gli altri potranno continuare ad emettere fatture normali. Ovviamente se non sopraggiungesse un divieto “all’ultimo minuto” del Garante, anche se ciò appare inverosimile, stante il fatto che già è stato eliminato il divieto di fatture elettroniche per gli avvocati che fatturavano a clienti privati e, a quanto pare, il Garante in tale occasione non ha avuto rimostranze, anzi si è dichiarato soddisfatto per la sicurezza garantita ai dati durante tale procedura.

Ma nessuno dice nulla?

A onor del vero ci sono “movimenti” che stanno sollecitando l’intervento del Garante al fine di prorogare anche per il 2023 il divieto di fattura elettronica per prestazione sanitaria, come i Commercialisti, ma bisognerà attendere una risposta (se vi sarà) ufficiale del Garante. (Qui l’articolo sulle richieste dei Commercialisti).

Ma verrà abolito STS quindi?

Non vi sono affermazioni in tal senso. Ricordiamo che STS serve per la pre-compilazione del 730 del paziente, pertanto è ragionevole pensare che – qualora non vi fosse il prolungamento del divieto di fattura elettronica sanitaria verso privati – i passaggi saranno doppi: invio a SDI della fattura, quindi invio a STS. Con tutte le scadenze correlate alla fattura elettronica (i 12 giorni per intenderci per quanto attiene l’invio della fattura elettronica e l’invio “mensile” per quanto riguarda STS).

Aiuto! Ma PsicoGest sarà in grado di fare tutto?

In realtà PsicoGest era già pronto quando è stato introdotto l’obbligo di fattura elettronica, quindi nel 2019. Successivamente si è dovuto adattare ed inserire i vari blocchi (appunto per far fronte al divieto imposto dal Garante). Quindi lato PsicoGest siamo già pronti… anche nel caso in cui il Garante decidesse – dopo aver aperto la calza della Befana – di confermare il divieto a gennaio inoltrato (ci sembra un déjà-vu).

Io fatturo col bollettario e avrò obbligo di fattura elettronica. Cosa devo fare?

Come sempre diciamo, non vi è alcun obbligo di dotarsi di un sistema gestionale. Agenzia delle Entrate stessa mette a disposizione un sistema per poter emettere fatture elettroniche. Ovviamente è un sistema “generico”, pensato per poter accogliere le esigenze di tutti i professionisti (dall’ingegnere all’avvocato, al veterinario, allo Psicologo, al freelance, ecc.) e pertanto richiederà diverse configurazioni e non è duttile e versatile come può essere un gestionale “su misura” per la propria attività. In PsicoGest dal giorno uno (correva l’anno 2016) sviluppiamo una piattaforma ESCLUSIVAMENTE PER PSICOLOGI, in linea solo con le loro esigenze. Perché siamo psicologi e sappiamo cosa vuol dire interfacciarsi con il mare magnum della burocrazia e della fiscalità per chi… ha intrapreso volutamente un altro tipo di percorso formativo e professionale.

Ad ogni modo è sempre buona pratica – che in PsicoGest consigliamo sempre – di interfacciarsi col proprio commercialista.

Fattura elettronica: obbligatoria dal 2023.

Nel 2022, più precisamente il 1° luglio 2022, è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica anche per i forfetari (e minimi).

Quindi anche i regimi cosiddetti “di vantaggio” sono stati assoggettati ad una complicazione che fino a fine giugno era stata solo in capo ai regimi ordinari. Ovviamente nulla e nessuno ha mai vietato ai regimi di vantaggio di emettere fatture elettroniche, ma non vi era mai stato un obbligo vero e proprio (ad eccezione delle fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni).

Ebbene il “vantaggio” dei forfetari e dei minimi da luglio si è ridotto. Procedimento questo che ha creato non poco scalpore, proprio in virtù della complicazione (e in molti casi anche di aumento dei costi per i liberi professionisti) che ciò ha comportato, in netto contrasto con il principio di facilitazione con cui sono da sempre stati caratterizzati i regimi – appunto – di vantaggio.

Dal 1° luglio 2022 fatture elettroniche anche per forfetari e minimi

Consapevoli forse della poco corretta procedura, gli alti vertici hanno tuttavia deciso di creare alcune (piccole!) specifiche e limitazioni a tale nuovo obbligo. In questo modo hanno forse pensato di poter “indorare” almeno parzialmente l’amara pillola.

Almeno inizialmente, quindi, è stato stabilito che i forfetari assoggettati all’obbligo di fattura elettronica, dovessero essere solo quelli con ricavi maturati nel 2021 pari ad un importo di €. 25.000 (o più); nessun obbligo quindi per chi nel precedente anno avesse totalizzato ricavi inferiori. (“Apperò”, viene da aggiungere!). Vietate invece sempre le fatture elettroniche verso privati, in caso di prestazioni sanitarie.

Questa non tanto piccola rivoluzione ha creato parecchio scompiglio, oltre a numerose arrabbiature per l’ennesima complicazione in un sistema già sufficientemente complesso (basti pensare al tanto amato STS, giusto per non fare nomi). Tuttavia i forfetari (e i minimi) colpiti dall’obbligo – cuore in pace – sono passati alla fatturazione elettronica, immaginando (anzi sapendo!) che la “Spada di Damocle” sulle loro teste incombe minacciosa per il futuro, in direzione di quello che sarà un obbligo di fattura elettronica per tutti, forfetari e non, indipendentemente dai ricavi e dal fatturato.

Cosa succederà nel 2023?

All’obbligo che potremmo definire “totale” non manca molto: salvo cambi di direzione entrerà in vigore nel 2024. Ma cosa succederà dal 1° gennaio 2023? Chi saranno i forfetari (e minimi) obbligati alla fattura elettronica? Quanto dovranno aver guadagnato?

Ebbene – sempre salvo modifiche dell’ultimo – nel 2023 saranno obbligati alla fattura elettronica tutti i regimi di vantaggio che nel precedente anno (quindi in questo 2022, in cui stiamo scrivendo) hanno totalizzato ricavi per almeno €. 25.000. Apparentemente non cambia nulla, ma vi è una piccola differenza rispetto a quanto accaduto a luglio 2022 e la differenza sta nel tempo.

A luglio infatti, vi era la possibilità di avere già in mano il calcolo dei propri ricavi, poiché entro giugno si era proceduto con il commercialista al calcolo delle proprie imposte. Per il 2023 invece l’obbligo alle condizioni di cui sopra scatta dal 1° gennaio 2023. Sarà quindi necessario sapere già entro il 31.12.2022 se i propri ricavi all’interno del 2022 hanno raggiunto i fatidici €. 25.000 oppure no.

A ciò si aggiunge che il calcolo, in alcuni casi ma non in tutti invero, sarà particolarmente delicato. Ci riferiamo in questo senso a chi si avvicinerà molto ai venticinquemilaeuro e al nuovo sistema di calcolo che è “entrato in vigore” (in realtà è stato chiarito, ma era già in vigore dalla notte dei tempi; solo che era talmente tanto chiaro che per anni hanno sbagliato tutti ad interpretarlo…) con la risposta all’interpello 428 di Agenzia delle Entrate. In cui si chiariva che il bollo era da intendersi imponibile per i forfetari che lo regolavano a carico del cliente, in fattura.

Quindi un soggetto che nel 2022 ha avuto ricavi molto vicini (a occhio) ai €. 25.000 dovrà fare molto bene i conti, conteggiando anche i vari 2€ di bollo che ha posto a carico dei propri pazienti/ clienti. Ciò perché somma un bollo e poi un altro e poi un altro ancora, la soglia dei venticinquemila potrebbe essere raggiunta, implicando obbligo di fattura elettronica.

Tutto molto bello, semplice e per nulla complesso per i “regimi semplificati”. In tutta la questione, di semplificato rimane proprio solo il nome. Per fortuna almeno con PsicoGest si possono creare tutti i tipi di fattura. Anche all’ultimo, senza sbagliare.

STS come la storia del “Al lupo! Al lupo!”

Conosciamo tutti la storia del “Al lupo! Al lupo!”, vero? Quella in cui il simpatico burlone di un paese di pastori qualunque un bel giorno si sveglia e corre per le strade urlando a squarciagola “Al lupo! Al lupo!”, seminando il panico tra tutti i concittadini, vero? Il burlone ripete lo scherzo – perché nessun lupo vi era in realtà – per diverse volte fino a quando un lupo si presenta realmente alle porte del paese.

Il burlone, seriamente allarmato, inizia così a correre per le strade urlando “Al lupo! Al lupo!”, proprio come aveva fatto tutte le altre volte. Il paese intero, immaginando si tratti nuovamente di uno scherzo, ignora il burlone. E il lupo si mangia tutto il bestiame.

Ebbene, questa favoletta ci veniva raccontata da piccoli come monito, nel senso che la morale era di non dire bugie, perché altrimenti poi la gente non ci avrebbe più creduto (questa, in estrema sintesi).

Cosa c’entra questa favola con STS?

C’entra perché nel 2020 STS aveva annunciato che la trasmissione – per l’anno all’epoca entrante 2021 – avrebbe dovuto essere mensile. Bene (insomma), tutti pronti allora con l’inserimento mensile. Poi dopo la prima settimana di gennaio 2021 o giù di lì è arrivato il contrordine: “Fermi tutti!” dissero, “non siamo capaci di reggere la trasmissione mensile!” (forse questo non l’hanno veramente detto), “si faccia la trasmissione semestrale!”.

E per il 2021 la storia finì lì, con la promessa che dal 2022 la trasmissione sarebbe stata mensile. Tutti con l’anima in pace, hanno continuato a fatturare per tutto il 2021, attenendosi a quanto stabilito.

Giunti alla fine del 2021 era quindi chiaro a tutti: dal 2022 la trasmissione STS sarà mensile. Ancora una volta tutti pronti, agguerritissimi (e il nostro PsicoGest nuovamente risettato sulle scadenze mensili!!), ma ecco che subito dopo pochi giorni: “Fermi, fermi! Abbiamo fatto uno scherzone anche questa volta!” (probabilmente non si sono espressi così).

Orbene, ci avviciniamo ora alla fine del 2022 e si legge che dal 2023 (questa volta “per davvero”, viene da aggiungere, pur mantenendo una certa dose di scetticismo e di dubbio) la trasmissione STS sarà mensile.

Sarà davvero così?

Così pare. Ma così pareva anche nel 2021 e poi nel 2022. Unica cosa certa è che noi saremo pronti, in PsicoGest. Pronti anche – come gli ultimi due anni – a rimettere mano al sistema di notifiche di notte, per renderlo operativo il mattino seguente. Ovviamente ci auguriamo di non doverlo fare, cioè che – almeno quest’anno – la comunicazione con le istruzioni operative sia chiara fin da subito. Vogliono mensile? E che mensile sia, ma basta cambiare idea.

Già STS non è cosa semplice, è molto ballerino, il loro sito cade e si rialza come un bimbo alle prese coi primi passi (pur essendo creato e gestito da una grossa casa di software), se in più si fanno tutti questi cambiamenti, non meravigliamoci se tra i professionisti (che sono obbligati alle trasmissioni e sanzionati in caso contrario) vige la più totale confusione.

Ad ogni modo, QUALORA rimanesse l’idea della trasmissione mensile per il 2023, ecco come dovrà avvenire:

Una fattura SANITARIA verso soggetto PRIVATO CITTADINO dovrà essere trasmessa entro la fine del mese successivo la data di pagamento di quella fattura.

Esempi:

data emissionedata pagamentoscadenza invio STS
5 gennaio 202325 gennaio 202328 febbraio 2023
5 gennaio 20234 febbraio 202331 marzo 2023
5 febbraio 202328 luglio 202331 agosto 2023

Fattura sanitaria: come, dove, quando, perché.

Si fa in fretta a dire “sanitaria!” ad una fattura, ma poi sappiamo realmente cosa significa? Cioè sia da un punto di vista – potremmo dire – “semantico”, sia da un punto di vista pratico, diciamo pure “fiscale”?

La confusione è tanta in merito e spesso, come ben sappiamo, si finisce col chiudere gli occhi, lanciare la monetina e far scegliere alla sorte (“il destino mi dirà se sei sanitaria oppure no”, oppure “tanto io sono forfetaria, che mi importa?!”). Importa eccome invece.

Allora vediamo di fare chiarezza.

L’essenza “sanitaria” di una fattura dipende dalla prestazione che inseriamo nella fattura stessa. Quindi se io fatturo ad esempio una formazione questa, NON essendo sanitaria, mi darà luogo ad una fattura NON sanitaria (con tutte le conseguenze del caso, tipo forse l’obbligo di fattura elettronica, ecc. che vedremo più avanti).

Ho erogato colloqui psicologici oppure ho fatto una seduta di psicoterapia? Benissimo! Queste sono prestazioni sanitarie e se le metterò in una fattura, avrò una fattura sanitaria.

Ma cosa è una prestazione sanitaria o meglio, quando una prestazione è sanitaria?

La domanda capita di sovente, allora vediamo di dare una spiegazione, una definizione. Citiamo quindi direttamente il sito del Ministero della Salute (link qui):

“[…] le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite […]”

Ministero della Salute

Quindi, potremmo dire un pò parafrasando ed integrando la definizione di cui sopra che “prestazione sanitaria” sono tutte quelle attività (professionali) o prestazioni che un professionista (sanitario) eroga, che hanno l’obiettivo o scopo di promuovere la salute, la prevenzione, l’individuazione (diagnosi), rimozione (cura, trattamento) e contenimento (gestione) di esiti degenerativi o invalidanti di patologie. Di qui si comprende come la formazione non soddisfi tali scopi, ma una valutazione psicodiagnostica sì, come anche un colloquio di sostegno psicologico.

Ok, ora è più chiaro. Ma perché devo specificare in fattura se una prestazione è sanitaria?

In primis “perché no”, verrebbe da dire. Se la prestazione è sanitaria, è giusto specificarlo. In secondis per ragioni fiscali: ricordiamo infatti che le prestazioni sanitarie sono esenti IVA, quindi se non contrassegno una prestazione come sanitaria, verrà applicata IVA.

“Ma io sono forfetario, quindi non ho IVA”.

Aspettavamo questa obiezione. E’ vero. Ma un forfetario che emette fattura ad un paziente per una seduta psicologica, senza contrassegnare tale prestazione come sanitaria, non potrà effettuare la trasmissione di tale fattura a STS.

E questo cosa comporta?

Comporta che il paziente non potrà detrarre la spesa sanitaria, ad esempio. Comporta che se vengono effettuati controlli e si scopre che un professionista non ha emesso fatture sanitarie quando le prestazioni che erogava in realtà lo erano, ha eluso ad esempio la trasmissione STS. E sappiamo che per ogni fattura non trasmessa a STS ci sono salatissime sanzioni.

Quindi?

Quindi se la prestazione che fatturiamo è sanitaria, non ci costa nulla contrassegnarla come tale. Emetteremo quindi una fattura sanitaria. Se poi il destinatario della nostra fattura è una persona fisica, ad esempio un paziente, allora dovremo trasmetterla a STS.

Ma posso emettere fattura sanitaria anche ad aziende?

Assolutamente sì. Pensiamo al caso più frequente in cui un professionista eroga prestazioni sanitarie all’interno di una struttura sanitaria privata (studio multidisciplinare, ad esempio). Il paziente paga alla struttura e poi a fine mese il professionista fattura alla struttura il numero di prestazioni erogate. In questo caso se ha erogato sedute o psicoterapie, saranno prestazioni sanitarie, inserite in una fattura che viene inviata alla struttura.

Paziente minorenne: a chi emettere fattura?

Come facilmente si può intuire, un minore non è in grado di provvedere al pagamento delle proprie sedute (già può essere un punto di forza avere genitori illuminati che lo/la portano da un professionista…). Quindi il caso standard è: paziente minorenne e genitore (o genitori in solido) che pagano le sedute.

Di qui le richieste più disparate agli psicologi:

  • fatturazione alternata: una seduta fatturata ad un genitore, l’altra all’altro genitore
  • fatturazione al 50%: ogni seduta viene fatturata sia ad un genitore, sia all’altro, ma in entrambi i casi con importi equamente divisi
  • fatturazione mensile alternata: un mese fatturato ad un genitore, il successivo al’altro

E così via, in una moltitudine di fantastiche e fantasiose alternative, dettate dalla esigenza di detraibilità della spesa da parte di un genitore piuttosto che l’altro e altre richieste.

Cosa hanno in comune tutte queste alternative?

Che sono tutte sbagliate.

E lo sono per uno ed un solo, semplice motivo: la fattura si intesta sempre e solo al paziente. Anche se paga qualcun altro, anche se il paziente è minorenne.

Obiezioni più comuni:

  • i genitori sono separati e hanno bisogno di fatture distinte.
    • non è una questione che riguarda la fatturazione dello psicologo; si regolino i genitori eventualmente anche tramite avvocati, non è di pertinenza del professionista.
  • mi hanno detto che deve scaricare la madre (o il padre).
    • non è una questione che riguarda la fatturazione dello psicologo: i genitori avranno provveduto a definire in quale percentuale il/la figlio/a è a carico dei due genitori, non è di pertinenza del professionista.

Nella pratica come si fa a fatturare al minore?

Si crea la scheda cliente con i dati del minore. Poi ovviamente si possono inserire le mail dei due genitori così da inviare la stessa fattura ad entrambi i genitori, oppure se ne stamperanno due copie. Quindi si procede alla fattura.

La professione di psicologo è già articolata di per se e costellata già di tante difficoltà e complicazioni fiscali e burocratiche: non complichiamoci l’esistenza quando non ne siamo obbligati.

Quella Fattura Elettronica non poteva essere consegnata.

Partito l’obbligo delle fatture elettroniche anche per i forfetari (non tutti) e con esso si è aperto per molti psicologi un mondo nuovo, quello delle Fatture elettroniche.

Una specie di Matrix, ma per le fatture. In cui niente è come sembra, proprio a partire dal concetto di fattura. Avete presente quel profumo di carta, l’odore del timbro, il foglio che lievemente si arriccia sotto la pressione della biro incalzante? (gli inguaribili affezionati al bollettario sapranno bene di cosa stiamo parlando).

Bene: nulla di tutto ciò con la fattura elettronica. Con lei decade tutto: la carta, i timbri, i bolli applicati, ma anche l’aspetto grafico, le intestazioni a lungo studiate, i colori provati e riprovati, il logo… niente, nulla.

La fattura elettronica è Matrix. Un insieme di codici e numeri che partono da un punto A (il vostro gestionale, auspicabilmente PsicoGest) per andare a SDI (si, esatto, non B) che poi manda a B.

Ma non sempre. O meglio, non sempre manda a B perché spesso si pensa che B sia ciò che – in realtà – non è.

Confusi? Bene, allora facciamo chiarezza.

SDI è il Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate, un impiegato indomito e stacanovista (eppur statale.. sic!) che prende fatture e le manda, riceve fatture e le recapita, trova errori e blocca, ecc… insomma, lavora.

La vera destinazione di una fattura, tuttavia, non è una persona, un’azienda, ma il cassetto fiscale dell’azienda o della persona o del professionista. Poi il professionista (o l’azienda) può indicare una specie di indirizzo, per ricevere la fattura in un posto preciso: un codice destinatario (tipicamente presso il proprio gestionale) oppure una PEC (posta certificata).

Ma cosa succede se un destinatario non indica un codice o una PEC?

Semplice. Che SDI segnala impossibilità di consegna.

Ma quindi la fattura è da rifare?

No, assolutamente. Impossibilità di consegna riguarda la parte finale di quello che dicevamo sopra, cioè l’indirizzo finale, per avere il “delivery” della propria fattura. In mancanza di tale indirizzo la fattura non torna indietro, ma viene lasciata nel cassetto fiscale del destinatario. Che quindi potrà recuperarla da lì.

Il ciclo della fattura quindi sarà a tutti gli effetti terminato: non si dovrà emettere nuovamente la fattura, tentare un nuovo invio, stornare e riemettere… basterà solo avvisare il destinatario che la fattura è nel cassetto fiscale.

Quindi di verificare e, soprattutto, procedere con il pagamento.

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